Statuto
La Fondazione Videoinsight® è stata costituita da Rebecca Russo con atto notarile in data 8 marzo 2013. Ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica ai sensi dell’art. 1 del D.P.R 361/200 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001 in data 22 aprile 2013.
Art. 1. Origini, denominazione, sede, durata
È costituita per volontà di Russo Rebecca una Fondazione denominata: Fondazione Videoinsight®.
La Fondazione ha sede legale in Bologna. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2. Scopo
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; è apolitica ed apartitica.
Scopo della Fondazione è quello di attuare iniziative del più alto interesse sociale, quali:
– l’integrazione dell’Arte Contemporanea e della Scienza Medica in tutte le sue forme;
– l’esplorazione delle potenzialità artistiche della Scienza, la ricerca di talenti artistici nel campo scientifico, l’indagine delle potenzialità scientifiche dell’Arte Contemporanea;
– l’investimento filantropico nei campi dell’Arte Contemporanea, della Scienza Psicologica e della Scienza Medica;
– la promozione di iniziative ed attività in grado di stimolare l’innovazione per la trasformazione psicologica consapevole ed evolutiva;
– la conservazione, la protezione, la gestione e la divulgazione del Metodo di Diagnosi e Cura Videoinsight® ideato dalla Fondatrice.
In particolare curerà:
– la custodia del Marchio Nazionale e Internazionale Videoinsight®;
– la comunicazione del Logo Videoinsight® e del Concept Videoinsight®;
– la comunicazione attraverso i mass media dell’attività della Fondazione;
– l’applicazione del Metodo Videoinsight® negli ambiti della ricerca scientifica, della prevenzione, della diagnosi, della cura psicologica, della riabilitazione, della promozione del benessere psicofisico dell’individuo singolo e della collettività sociale;
– l’insegnamento del Metodo Videoinsight® al fine della formazione di personale qualificato nell’ambito di scuole di alta specializzazione anche in collaborazione con il Ministero della
Ricerca Scientifica;
– la promozione di eventi culturali destinati alla collettività in ambito creativo e artistico quali Mostre d’arte, Festival e Rassegne di Videoarte, Performance, Happening, esperienze di
Videoinsight® in gruppo, Residenze d’artista, Premi destinati ad artisti meritevoli, opere d’arte site specific;
– l’organizzazione nei settori scientifici di competenza di eventi che coinvolgano la comunità scientifica quali convegni, congressi, simposi, consensus conference, mostre, studi, iniziative, attività didattiche o divulgative sulle tematiche dell’arte contemporanea e della scienza;
– la collaborazione rispetto al sapere e al fare con istituzioni pubbliche e private quali Ospedali, Università, Scuole, Musei, Associazioni, Fondazioni, Gallerie d’arte;
– la documentazione e la valorizzazione dell’arte contemporanea attraverso il sostegno agli artisti, alle istituzioni pubbliche e private;
– la gestione, la promozione, la conservazione, la valorizzazione di un proprio patrimonio artistico ricevuto o acquisito a qualsiasi titolo;
– la collaborazione con curatori, critici, esperti d’arte, artisti, collezionisti, mecenati, giornalisti, editori, mass media nell’ambito artistico;
– la pubblicazione di testi destinati all’apprendimento e alla divulgazione del sapere acquisito attraverso la ricerca e l’attività filantropica;
– la costituzione di un laboratorio di sperimentazione e ibridazione di linguaggi e messaggi fra le più diverse forme di espressione e di comunicazione in ambito culturale artistico e medico scientifico;
– la facilitazione di scambi e di contatti fra patrimoni di conoscenze e di sapere diversi fra i quali l’arte può essere fattore di comprensione, congiunzione, crescita e sviluppo.
La Fondazione può svolgere con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, tra le quali a titolo esemplificativo: l’assunzione mediante contratto di diritto privato di personale e il conferimento di incarichi e di consulenze; la stipulazione di contratti e convenzioni; l’accensione di mutui e finanziamenti; l’organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali; l’attuazione di iniziative volte a migliorare l’accesso ai servizi offerti dalla fondazione nonchè lo svolgimento delle attività commerciali connesse.
Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione formato dai beni costituenti il Patrimonio iniziale dell’Ente, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti;
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle erogazioni fatte da Enti o Privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzate per le attività istituzionale che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Patrimonio;
– da contributi attribuiti al Fondo Dotazione dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti Pubblici, dall’UE e altro soggetto;
– dalle opere date in comodato d’uso gratuito alla Fondazione per scopo pubblicitario, didattico, culturale, l’utilizzo di brevetti, opere d’ingegno.
Gli utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi di riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, non possono essere distribuiti né in modo diretto né indiretto.
Art. 4 Fondo di Gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima:
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale ed immateriale, che non siano espressamente attribuite al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
– dai contributi del Fondatore e dei Partecipanti;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
I criteri e le modalità per l’erogazione di eventuali rendite ai sensi dell’art.16 c.c. saranno stabiliti con apposito e separato regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.
Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purchè non destinati all’incremento del patrimonio:
– le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
– gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
– le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dallo stesso Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, dall’UE, ovvero da privati.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività indicate nel presente Statuto. Le uscite e gli impegni di spesa destinati al conseguimento degli scopi della Fondazione devono essere autorizzati, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, solo ed esclusivamente se il relativo importo risulta coperto dal Fondo di Gestione e/o da contributi, erogazioni, donazioni certi provenienti da introiti presenti e futuri di enti pubblici o soggetti privati.
Art. 5 Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatore: Russo Rebecca
– Partecipanti.
Art. 6 Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole del Fondatore Russo Rebecca, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Qualora la qualifica di partecipante non derivi dal versamento del medesimo, spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire i criteri relativi alla conservazione della suddetta.
Art. 7 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– l’Assemblea Generale dei Partecipanti;
– il Revisore Contabile, se nominato.
Art. 8 Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di tre membri.
Sono membri del Consiglio di amministrazione:
– il Fondatore o, in mancanza di questo, dal successore da lui designato, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano;
– un membro designato dal Fondatore ovvero da chi succederà al fondatore a sensi del precedente comma;
– un membro nominato a maggioranza dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Fondatore in via esclusiva. Allo stesso Fondatore è riservata la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, e la loro conseguente sostituzione, se da esso nominati.
Qualora alla Fondazione non aderiscano Partecipanti il Consiglio di Amministrazione viene interamente nominato e revocato dal Fondatore ovvero da chi succederà al Fondatore.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.
I soggetti, Fondatore ed Assemblea dei partecipanti, cui spetta il potere di nomina provvedono, ciascuno per il numero di Consiglieri ad essi spettante, alla conferma o alla sostituzione entro i 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.
Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.
Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.
Il Fondatore può revocare i membri del Consiglio di Amministrazione da esso nominati e sostituirli con altri.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e può essere confermato. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al Fondatore il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.
Art. 9 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
Compete in particolare al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dal Fondatore, il piano annuale di attività della Fondazione;
b) istituire eventuali Commissioni interne con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
c) adottare eventuali regolamenti interni;
d) definire la struttura operativa della Fondazione;
e) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
f) deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
g) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto ed all’alienazione di beni mobili ed immobili;
h) deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione della Fondazione;
i) determinare l’ammontare della eventuale indennità di presenza spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione ed il compenso del Revisore;
j) delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre la misura minima dei contributi al versamento dei quali consegue l’attribuzione della qualifica di Partecipante.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore, se nominato, con domanda scritta contenente l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno dieci giorni prima dell’adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e del Revisore, se nominato.
In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri in carica.
Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.
Alle riunioni partecipa il Revisore, se nominato.
Le funzioni di segretario sono svolte da persona individuata all’interno del Consiglio di Amministrazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Art. 10. Il Presidente
Il Presidente viene nominato dal Fondatore, qualora lo stesso non sia disponibile a ricoprire la carica di Presidente, e dura in carica cinque anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte a terzi, sia in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano nella carica o per età.
Il Presidente può delegare ad un singolo Consigliere, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, l’assunzione di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente della fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Partecipanti.
Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei partecipanti.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Vigila sull’esecuzione delle delibere adottate, sull’andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Sovrintende all’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
Ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.
In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.
Art. 11 Il Revisore Contabile
Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili.
Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Compete al Revisore Contabile ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull’attività della Fondazione.
Art. 12 Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei partecipanti è composta dai rappresentanti dei Partecipanti.
Il numero dei rappresentanti dei Partecipanti è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli apporti patrimoniali e/o dei contributi dati alla Fondazione.
Si riunisce almeno una volta l’anno ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
All’Assemblea Generale compete:
a) formulare proposte per le attività da svolgere;
b) formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della Fondazione;
c) eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante qualsiasi mezzo scritto idoneo almeno otto giorni prima dell’adunanza.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede della Fondazione.
In mancanza di regolare convocazione, l’assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa la totalità dei partecipanti ed il revisore, se nominato, sia presente o informato della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Ogni partecipante ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 13 Bilanci d’esercizio
L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l’elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.
Art. 14 Scioglimento della Fondazione
La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
L’estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è dichiarata dall’Autorità Regionale a norma dell’art. 27 del codice civile.
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Lo scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, farà sì che il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 15 Modificazioni statutarie
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e necessitano sempre dell’approvazione del Fondatore. Le stesse inoltre devono risultare da verbale redatto da Notaio, nella forma dell’atto pubblico. Sono sempre sottoposte all’approvazione dell’Autorità.